La normativa antiriciclaggio prende effettivamente vigore con il D.Lgs 231/2007 da ora definito Decreto. Tale decreto recepisce in Italia la Direttiva 2005/60/CE che detta i comportamenti da tenere da tutti gli stati membri della comunità Europea contro il Riciclaggio del denaro.
Il decreto si compone di 66 articoli ed un allegato tecnico.
Concerne la lotta all’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

Questo decreto detta degli adempimenti comuni a tutti gli operatori finanziari e a taluni professionisti ed istituisce un “archivio unico informatico” nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione secondo i principi previsti dal decreto.
Per far fronte a tali adempimenti e per la loro gestione viene istituito in Italia l’UIF: Unità di Informazione Finanziaria. Vengono coniati alcuni termini specifici per gli adempimenti previsti dal decreto: 
Insediamento fisico: luogo destinato alla svolgimento dell’attività diverso da un semplice indirizzo elettronico;
Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, …………………, le carte di credito, le polizze assicurative trasferibili, ………….. ed ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie;
Operazione frazionata: operazione unitaria sotto il profilo economico di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere  attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
Prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisca a titolo professionale, uno dei seguenti servizi a terzi: Costituire società o altre persone giuridiche; occupare la funzione di dirigente o amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; Attività di domiciliazione di società o altre persone giuridiche; occupare la funzione di fiduciario in un trust; Esercitare il ruolo di azionista per conto di altra persona.

Prestazione professionale: prestazione correlata con i soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14 della quale si presuma una certa durata.

Registro della clientela: registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g) acquisirti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste dal presente decreto.
Titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo io criteri di cui all’allegato tecnico del presente decreto.
Astensione: deve avvenire quando non è possibile instaurare il rapporto continuativo col cliente o quando si hanno fondati sospetti di relazione con il terrorismo o con il riciclaggio. 

Veniamo a cosa è identificato come riciclaggio e quali sono i Principi Generali del decreto. E’ considerato riciclaggio la conversione o il trasferimento dei beni, effettuati sapendo che provengono da un’attività criminosa; l’occultamento o la dissimulazione della reale natura o provenienza, ubicazione o disposizione, movimento, proprietà dei beni, sapendo che provengono da un’attività criminosa. I Principi Generali, ispiratori della norma prevedono anche la collaborazione attiva dei destinatari delle disposizioni in esso previste i quali adottano idonei ed appropriai sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio il tutto per prevenire ed impedire operazioni di riciclaggio. I sistemi e le procedure adottate rispettano le previsioni del presente decreto e della Legge sulla Privacy. L’applicazione del decreto deve essere proporzionata alla peculiarità della varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa. Al Ministero della Giustizia è demandato il controllo e l’alta vigilanza sugli ordini professionali competenti. I collegi e gli ordini professionali promuovono e controllano l’osservanza del presente decreto da parte di professionisti di cui all’art. 12 e 13.

Soggetti Destinatari degli Obblighi antiriciclaggio.

I soggetti obbligati sono descritti agli articoli 11, 12, 13 e 14 e precisamente: tutti gli intermediari finanziari descritti all’articolo 11 ed inseriti nel TUF e nel TUB; i Professionisti tra i quali vengono indicati: dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro; tutti i soggetti che svolgono servizi di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.; i notai e gli avvocati quando, per conto dei clienti, compiono qualunque operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: trasferimento di diritti reali; organizzazione di apporti necessari alla costituzione o alla gestione di società; costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; prestatori di servizi relativi a società e trust. 
Se le informazioni avvengono durante la difesa tecnica in giudizio allora le disposizioni di cui al decreto vengono disapplicate ed anche nel caso di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 12 del 1979. 
I componenti degli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto. Anche i revisori legali dei conti sono obbligati al presente decreto così come prescrive l’art. 13 che definisce tali: le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF; i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali oggi detenuto dall’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Obblighi di adeguata verifica della clientela.

Gli obblighi si estendono sia agli intermediari finanziari che ai professionisti e revisori legali, di cui ci occuperemo specificamente (art. 16). Essi sussistono: quando la prestazione professionale ha ad oggetto operazioni di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000,00 euro; quando eseguono prestazioni professionali occasionali di valore pari o superiore a 15.000,00 euro anche in caso di operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile. A tal fine un’operazione di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi, integra, in ogni caso un operazione di valore indeterminabile: quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, senza alcuna soglia; quando vi sono dubbi sull’autenticità dei dati per l’identificazione del cliente.

I revisori rispettano gli obblighi di adeguata verifica nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.

Contenuto degli obblighi e Modalità di adempimento.
I professionisti sono tenuti a: Identificare i clienti attraverso i documenti; Identificare il titolare effettivo; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo della prestazione professionale; svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Tali adempimenti vengono rispettati attraverso: verifica del documento d’identità che deve essere in corso di validità anche da parte di propri dipendenti o collaboratori e, in caso di società, verifica del potere di rappresentanza; in caso di verifica dell’effettivo titolare l’identificazione va svolta contestualmente a quella del cliente ed impone, in caso di trust o persone giuridiche l’adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Quanto alla continua verifica durante tutto il periodo in cui dura il rapporto, vanno analizzate le transazioni concluse in modo da verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio.

Approccio basato sul rischio.

Devono essere adottate misure tali che siano paragonabili al rischio insito nelle operazioni commerciali in genere. Gli Ordini Professionali e l’UIF vigileranno affinché tali misure siano riconosciute adeguati secondo il seguente standard:
Cliente: identificazione della natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione, area geografica di residenza o sede.
Operazione: tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o professionale posti in essere; modalità di svolgimento dell’operazione; ammontare, frequenza delle operazioni; ragionevolezza delle operazioni; area geografica di destinazione del prodotto oggetto delle operazioni o del rapporto continuativo.

Tutti gli obblighi di cui sopra si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita gli obblighi si attuano al primo contatto utile ( 14/12/2007).

La Sezione II del Decreto detta, all’articolo 25 delle esimenti varando delle norme semplificate per l’identificazione del cliente e propone una lista di soggetti verso i quali non è necessaria l’identificazione perché gli enti di cui si parla sono già segnalati ed identificati in altri elenchi. A titolo di esempio si citano: le società quotate, gli enti creditizi o finanziari soggetti alla direttiva CEE, contratti di assicurazioni sulla vita con premio annuale non superiore a € 1.000,00 o premio unico non superiore a € 2.500,00, ecc….

La Sezione terza e quarta si occupano di obblighi rafforzati della clientela, la terza,  tra i quali spiccano: la richiesta di maggiori o ulteriori informazioni se il cliente non è materialmente presente, il controllo che il primo pagamento avvenga da un conto corrente bancario intestato a quel cliente, mentre la quarta sezione si occupa di esecuzione degli obblighi di cui al presente decreto da parte di terzi e, tra questi appare di gran rilievo quella secondo la quale: gli obblighi di adeguata verifica si considerano comunque assolti in caso si fornisca idonea garanzia da parte di altri professionisti di cui all’art. 12 del decreto, di avere rapporti continuativi con il cliente oggetto di monitoraggio.

Capo II – Obblighi di Registrazione.

La documentazione così prodotta dovrà essere anche mantenuta affinché possa tornare utile ad eventuali indagini future. Il decreto impone di conservare i documenti di identità  e dell’identità del titolare effettivo dell’operazione per un periodo di 10 anni dal termine del rapporto continuativo; conservazione per lo stesso periodo delle copie delle operazioni finanziarie; con riferimento al rapporto continuativo la conservazione, sempre per un periodo di dieci anni delle seguenti informazioni: data di inizio rapporto, dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e dei suoi delegati ad operare sul conto corrente e il codice del rapporto; per le operazioni finanziarie anche frazionate di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, la data dell’operazione, la causale i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del suo destinatario. Le operazioni viste sinora devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro esecuzione e così anche tutte le variazioni e le cessazioni di rapporto.

Archivio Unico Informatico e Registro della clientela.

Per contenere tutte queste operazioni viene istituito, per gli intermediari finanziari indicati all’art. 11, quelli indicati all’art. 13 e 14, un Archivio unico informatico nel quale far confluire tutte queste operazioni sotto il controllo dell’Uif. Per i professionisti di cui all’art. 12 vi è un’opzione: archivio Unico Informatico o Registro della Clientela. La maggioranza dei Professionisti ha istituito il Registro della Clientela che deve rispecchiare le seguenti caratteristiche: numerazione progressiva; firma in ogni pagina del titolare o di un suo collaboratore all’uopo designato in forma scritta; indicazione nell’ultima pagina del numero delle pagine di cui è composto e firma delle suddette persone; non devono essere visibili spazi bianchi ed abrasioni; i dati in esso registrati devono essere disponibile entro 3 giorni dalla richiesta. 
Se i dati figurano già negli archivi notarili non vi è necessità di corretta identificazione.

Momento della segnalazione.

I soggetti indicati agli articoli 11,12,13 e 14 inviano una segnalazione di operazione sospetta all’UIF, quando sanno, sospettano o hanno motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo.
Ai fini di agevolare le segnalazioni, su proposta dell’UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo prima di eseguire l’operazione appena si viene a conoscenza degli elementi sospetti. Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazioni degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative.
I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente all’UIF ovvero agli ordini professionali. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione all’articolo 45, comma 3 provvedono senza ritardo a trasmetterla all’’Uif senza il nominativo del segnalante. La vita anonima delle società può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

Misure ulteriori: limitazione all’uso del contante.

E’ vietato il trasferimento del denaro contante o di libretti al portatore, effettuato a qualunque titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 12.500,00 euro (dopo il decreto 138/2011, quindi dal 13/08/2011 € 2.500,00) . Il trasferimento è vietato anche quando viene effettuato  con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può comunque essere eseguito per il tramite di Banche, Poste ecc. I moduli di assegni bancari sono rilasciati con incisa la clausola di non trasferibilità. Gli assegni emessi per importi pari o superiore a 12.500,00 euro (dopo il decreto 138/2011, quindi dal 13/08/2011 € 2.500,00)  devono recare l’indicazione del trattario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali possono essere emessi all’ordine del traente possono essere girati solo a nome di una banca o di un . Tutti gli assegni sono e,essi con la clausola di non trasferibilità e possono essere incassati solo presso un istituto di Credito.

Sanzioni Penali e Amministrative.

Queste sono variabili a seconda del tipo di violazione commessa.  Chi contravviene all’obbligo di identificazione è punito con la multa da € 2.600 a € 13.000. L’esecutore dell’operazione  che omette di indicar per chi la pone in essere è punito con la reclusione da 6 mesi a un anno e con la multa da € 500 ad € 5.000,00. Chi omette di effettuare la registrazione di cui all’art. 36 è punito con la multa da € 2.600 a € 13.000. Per quanto riguarda le Sanzioni Amministrative, esse sono così composte: l’omessa indicazione del Registro della Clientela è punita con la sanzione da € 5.000,00 ad € 50.000,00; l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con un a sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo della segnalazione non effettuata; la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF sono punite con una violazione amministrativa da € 5.000,00 ad e 50.000,00.

Per quanto riguarda l’uso del contante le sanzioni amministrative sono così articolate: 
Dall’1 al 40% dell’importo trasferito in violazione dell’obbligo di somma pari ad e 12.500;
Saldo libretto deposito bancario oltre soglia: dal 20 al 40 per cento del saldo;
Per i libretti al portatori la sanzione è pari ad una somma che va dal 10% al 20% del saldo dei libretti al portatore.

NOTA DEL CNDCEC DEL 11 NOVEMBRE 2009.

 All’indomani della pubblicazione del decreto 231/2007 il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emesso la Nota di cui sopra per meglio spiegare ai propri assistiti in cosa consistono le novità della materia esaminata. Il documento analizza le voci del Decreto più vicine alla categoria e precisamente:

  • Operazioni frazionate e obblighi di identificazione: qualunque operazione di trasferimento di denaro oltre la soglia di € 15.000,00 anche se per il tramite di operazioni collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • Prestazione professionale: debbono essere escluse tutte quelle prestazioni di mera consulenza che non determinano nessuna modifica della situazione giuridica del cliente rientrano trra le prestazioni identificabili: Attestazione Piano di Risanamento, Relazione in tema di avccordi di ristrutturazione del debito; relazione giurata in tema di Concordato Preventivo;
  • Titolare Effettivo: in caso di società trovano applicazione le definizioni codicistiche di soggetto controllato così come quelle presenti nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
  • Organi di controllo: sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione di operazioni sospette i componenti degli organi di controllo;
  • Attività Escluse: redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali, attività di consulente del lavoro o qualunque attività professionale in materia di amministrazione del personale;
  • Revisori legali dei conti: sono soggetti agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, qualora le operazioni poste in essere siano di carattere o valore  indeterminato;
  • Approccio basato sul rischio: dimostrazione da parte dei professionisti dell’adeguatezza delle misure adottate da dare alle autorità competenti o al proprio ordine di appartenenza;
  • Tempistica: vecchi clienti al 29 dicembre 2007 al primo contatto utile si eseguirà l’adeguata verifica;
  • Obblighi di registrazione e conservazione dei dati: i dati vanno conservati per 10 anni ;
  • Termini per la registrazione: 30 giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dalla variazione del rapporto e dal termine della prestazione professionale;
  • Tutela della Riservatezza: l’art. 41 del decreto impone ai professionisti di segnalare le operazioni sospette e ciò viene tutelato da un regime di rigorosa riservatezza, ma l’art. 45 de Decreto predispone che gli organi inquirenti possano richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi e dell’approfondimento investigativo al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Recentemente il decreto 78/2010 ha ritoccato al ribasso il limite per lo scambio in contanti e per quello del saldo dei libretti al portatore, riportandolo a quanto stabilito dal decreto Visco-Bersani e cioè sotto la soglia dei 5.000,00 euro ( dopo il decreto 138/2011, quindi dal 13/08/2011 € 2.500,00) anche per pagamenti frazionati per un breve periodo. Recenti interpretazioni hanno ammesso un pagamento di un fornitore per una somma di € 7.000,00 parte in contanti (€ 4.000,00) e parte con carta di credito (€ 3.000,00). Anche un accordo tra le parti lecito e il contenuto di un contratto di somministrazione sono ammessi. Non bisogna temere la segnalazione immediata al primo superamento delle soglie dato che sarà il Commercialista che redige la contabilità a dover far accendere una lampadina (Il Sole 24 Ore del 13/10/2010).

Segnaliamo ora i principali Indicatori di Anomalia relativi alle segnalazioni con sospetto di riciclaggio messe a punto dalla Banca d’Italia in data 24 agosto 2010:
Comportamento della clientela: riluttanza alla fornitura di informazioni, cliente già sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti penali, cliente che chiede operazioni con pesi black-list, acquisti/vendite di immobili a prezzo palesemente sproporzionato;
Operazioni e rapporti come definiti in sede di accensione della relazione col cliente: insistenza per il pagamento in contanti, frequente ricorso a carte prepagate, chiusura e apertura di rapporti bancari con eccessiva frequenza;
Mezzi e modalità di pagamento;

Ultima modifica il 03/05/2019

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