COMPENSAZIONE TRA IMPOSTE
Inserito il 21/02/2011
COMPENSAZIONE E LIMITI IMPOSTI DAL DECRETO 78/2010
L’art. 31 del Decreto 78/2010 ha limitato la compensazione tra tributi diversi, ossia la c.d. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE.
Queste nuove regole non intaccano l’altro tipo di compensazione e, cioè, quella verticale che riguarda la compensazione di importi a debito e a credito dello stesso tributo (ad.es. ACCONTI E SALDI Ires).
La norma ha previsto che in presenza di un debito erariale (e poi vedremo il significato di tale affermazione) superiore ad € 1.500,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, non si possa compensare altri tributi con crediti erariali se non dopo aver prima compensato tutto il debito erariale iscritto a ruolo e scaduto (passati i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento) oltre i 1.500,00 euro.
Tale blocco non interessa debiti contributivi o derivanti da altro genere di imposte e contributi, come le multe o i tributi locali (ICI).
Un problema fondamentale sono gli interessi sul debito scaduto che maturano giornalmente rendendo pressoché impossibile effettuare un conteggio corretto degli importi da compensare.
Un discorso a parte meritano le concessioni di rateazioni di debiti erariali che rimettono in bonis il debitore dato che in questo caso non si possono considerare scaduti.
La decorrenza di questo nuovo balzello si è avuta il primo di gennaio del 2011 ed il primo effetto si è avuto il 17 gennaio 2011 con la scadenza dei debiti erariali e contributivi relativi alle buste paga.
I debiti erariali sono considerati tutti quelli che si compongono nella sezione 1 del Modello F24.
SANZIONI PER ERRATA O INDEBITA COMPENSAZIONE
Per coloro che decideranno di violare le regole testè visionate, la sanzione applicabile sarà quella del 50% del debito iscritto a ruolo e non pagato che impediva la compensazione. La sanzione non può essere irrogata fintanto che sull’iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa. Successivamente, nel caso sia dovuta essa può essere irrogata nel termine di 5 anni dalla definizione del contenzioso.
La sanzione dovrebbe essere sanabile con il sistema del ravvedimento operoso.
Dovranno essere risolti alcuni quesiti:
- se la compensazione bloccata entra in vigore solo dal 2011 oppure riguarda anche le compensazioni effettuate con crediti provenienti dagli anni precedenti;
- se la notifica di un provvedimento di accertamento o la cartella di pagamento fosse intervenuto a dicembre 2010, a gennaio non sarebbero ancora caduti i termini per il ricorso. Si ritiene che tale debito non inficerebbe il pagamento.
I data 14 gennaio 2011 è stato emesso un comunicato dell’Agenzia delle Entrate che prevede la non sanzionabilità delle compensazioni oltre i 1.500 euro di debiti scaduti, a condizione che si lasci a disposizione un credito sufficiente a coprire il ruolo scaduto ed il tutto fino all’emanazione del decreto dell’Economia che vari i codici tributo per la compensazione in F24 delle cartelle di pagamento.
Un altro handicap è rappresentato dalla mancata attuazione di un altro tassello del Decreto 78/2010, rappresentato dalla possibilità di compensare debiti statali con crediti vantati verso la P.A. Tale mancata attuazione impedisce alle imprese che si trovano in forte credito con la P.A. e di un discreto debito con l’Erario di essere ammesse alla partecipazione di altri appalti e nell’impossibilità velata di lavorare e di garantire il pagamenti degli stipendi.
CREDITI A COMPENSAZIONE VARIABILE
Dopo il 31 gennaio si apre la possibilità di inviare le dichiarazioni Iva per far emergere crediti e debiti nei confronti dell’Erario e, in caso di credito, applicare la norma sulle compensazioni.
Già per il 2009 si era avuto un profondo cambiamento nella gestione di questi crediti. Il superamento della soglia di € 10.000,00 faceva scattare l’obbligo di inviare la Dichiarazione Iva del periodo per poter utilizzare i crediti iva superiori ad € 10.000 ma non ad € 15.000,00. Superati anche i 15.000,00 euro si doveva ricorrere all’Asseverazione del professionista che aveva redatto la dichiarazione per poter beneficiare della compensazione orizzontale (Iva con altri debiti per altre imposte). Quest’anno abbiamo due particolarità: il credito Iva risalente all’anno 2009, se ancora non consumato del tutto può essere liberamente speso, mentre il credito maturato nel 2010, oltre alle limitazioni di utilizzo già presenti nel 2009, è assoggettato anche alla limitazione per i ruoli oltre i 1.500,00 euro.
Queste nuove realtà obbligano i contribuenti ed i professionisti che li seguono, ad aprire una sorta di cassetto fiscale presso Equitalia per il controllo preventivo dei ruoli esposti in moda tale da evitare di incorrere nella MAXISANZIONE del 50%.
In data 10/02/2011 finalmente l’Agenzia delle Entrate, chiarisce, partecipando all’annuale edizione del Telefisco, che alle somme erariali presenti a ruolo bisogna aggiungere le sanzioni, gli interessi, e gli oneri accessori, nel conteggio del limite dei 1.500,00 euro, esponendo tutti ad un calcolo presunto quanto alla somma degli interessi che non potranno mai essere precisi.
Finalmente, in data 11 febbraio 2011 viene pubblicato il Decreto delle Finanze che determina le modalità esatte di compensazione. Anche l’Irap viene definita all’interno del perimetro di compensazione ma non viene chiarito che se l’imposta risulta a debito oltre i 1.500,00 euro, questo fatto possa bloccare le compensazione delle altre imposte. Si precisa che un successivo decreto delle finanze fisserà i codici tributo per adire le compensazioni dei ruoli scaduti oltre i 1.500,00 euro.
Per finire in data 21 febbraio l'Agenzia delle Entrate sforna la Risoluzione N. 18/E con la quale istituisce il codice tributo per le compensazioni dei ruoli scaduti. Bisogna fare attenzione poichè detto codice va utilizzato nella sezione Accise del modello F24 descrivendolo nel campo "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza degli importi a debito versati. Nella stessa sezione al campo "ente" si indica la lettera R. Nel campo "pro." si indica la provincia di competenza dell'agente della riscossione di competenza dove il debito risulta in carico. I campi "cod. identificativo, mese e anno di riferimento" non devono essere compilati.
IL RAVVEDIMENTO SPONTANEO RIDUCE LA MAXISANZIONE
La sanzione del 50% delle somme compensate oltre i 1.500,00 euro in presenza di debiti erariali, risulta ravvedibile secondo le ordinarie misure del ravvedimento operoso. Per cui le aliquote del ravvedimento sono le seguenti:
- Violazioni commesse ante 1° febbraio 2011: 4,17% per ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla commissione della violazione); 5% per ravvedimento lungo (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione);
- Violazioni commesse dal 1° febbraio 2011: 5% per ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla commissione della violazione); 6,25% per ravvedimento lungo (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione);
- Sanzioni ridotte in caso di pagamento entro la data di proposizione del ricorso: 1/3 della sanzione indicata.
SUGLI IMPORTI VERSATI VANNO CORRISPOSTI GLI INTERESSI LEGALI NELLA MISURA DELL'1,5% ANNUO CALCOLATI SU BASE GIORNALIERA.