CREDITO R&S 2015: ad alta compatibilità e con vista sul passato
Inserito il 03/05/2019
I costi ammessi all’agevolazione su ricerca e sviluppo possono essere considerati per il patent box.
Pubblicata la circolare 5/E 2016 del 16 marzo 2016 sulla fruibilità del Credito R&S.
L’Agenzia chiarisce che il credito può essere cumulato con altre forme di agevolazione. La cumulabilità si estende all’Ace, al patent box, ai superammortamenti.
Per il credito d’imposta R&S l’azione è a monte sulle spese incrementali, calcolate sulla media di periodo, mentre per il patentbox, l’azione è a valle con l’esenzione parziale (40% per il 2016 e 50% dal 2017) dei redditi derivanti dalla proprietà intellettuale qualificata che le spese in R&S hanno contribuito a mantenere, sviluppare o accrescere.
I soggetti beneficiari sono le imprese, società di capitali, reti di imprese ed enti che effettuano investimenti in attività di R&S nel quinquennio 2015-2019. I costi agevolabili sono: i costi del personale altamente qualificato, le quote di ammortamento relative all’acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio e le spese di ricerca commissionate a università o enti di ricerca. Il nuovo credito è concesso in via automatica senza preventiva domanda e non si prevedono limiti di fatturato. Il credito è pari al 25% delle spese incrementali in R&S (in eccedenza rispetto alla media sostenuta nel triennio 2012-2013-2014). Il credito sale al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e relative a contratti di ricerca extra muros (università e start up innovative). L’importo massimo del credito è fino a 5 milioni di euro, mentre le spese minime scendono ad € 30mila, dalle 50 mila precedenti.
La documentazione dovrà essere certificata dal Revisore unico o dal Collegio sindacale o, comunque, da un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali. La certificazione deve avvenire entro la data di approvazione del Bilancio (o nei 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio) e và allegata al bilancio stesso. La certificazione deve riguardare non solo i costi da agevolare, ma anche quelli
del triennio precedente sulla base dei quali si deve calcolare la media di periodo. Per il personale devono essere allegati i fogli presenza del personale altamente qualificato autocertificati dal responsabile per la ricerca e sviluppo o dal legale rappresentante. Ciò vale anche per i rapporti di collaborazione e per quelli professionali.
Relativamente ai costi ammissibili si devono utilizzare i criteri fiscali di cui all’art. 109 del TUIR. I beni agevolabili devono essere acquistati nel periodo 2015-2019. Resta peraltro ferma l’agevolabilità di spese sostenute in questo periodo riferite a progetti e attività di ricerca avviate fino al 2014.