ROTTAMAZIONE TER ANCHE DOPO LIQUIDAZIONE AUTOMATICA
Inserito il 02/02/2021
Via libera alla rottamazione ter anche quando la cartella viene emessa sulla base della liquidazione automatica e cioè sui dati forniti in dichiarazione dal contribuente. Lo ha sancito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1590 del 26 gennaio 2021. I giudici con l’ermellino hanno dato torto all’Amministrazione finanziaria ritenendo ammissibile la rottamazione della cartella. La controversia è definibile in forma agevolata in quanto la cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale.
Per gli ermellini, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del DPR 600/1973, art. 36-bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma non definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto impositivo con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità ai sensi dell’art. 19 del DPR 546/92 anche per contestare il merito della pretesa impositiva.
Si tratta di un caso di recupero di un credito per ricerca e sviluppo non indicato in dichiarazione nell’apposito quadro dedicato ai crediti d’imposta.
Nel caso prospettato, la cartella di pagamento per il recupero del credito ha natura impositiva in quanto diviene l’unico atto ricevuto dal contribuente non essendo previsto un atto di liquidazione dell’imposta.
La Cassazione, definendo legittima la procedura di rottamazione ed illegittimo l’operato del Fisco, ha chiarito che il diniego di definizione agevolata è impugnabile in sede contenziosa per far valere le ragioni del contribuente.