TRUST e TRUSTEE
Il TRUST si caratterizza dal suo collocamento giuridico all'interno della legislazione anglosassone con particolare riguardo alla città di Londra e all'isola di Jersey dove trova la sua nascita ed origine.
Il Trust è uno strumento giuridico posto a salvaguardia del patrimonio individuale composto sia da soli beni immobili che da beni mobili e immobili.
Le figure giuridiche del Trust sono le seguenti:
- Trust: atto pubblico con le regole relative all'individuazione dei disponenti, dei guardiani, del periodo di durata, del luogo di residenza, del TRUSTEE, dei beneficiari e della legge di regolamentazione.
In un Trust uno o più disponenti decidono di destinare il proprio patrimonio mobiliare e/o immobiliare a dei beneficiari identificati o non identificati ai fini di un particolare scopo mutualistico, a semplici fini di successione verso gli eredi, a fini fallimentari, a fini del governo aziendale.
In Italia il Trust è definito esclusivamente sotto il profilo della disciplina fiscale per effetto di numerose circolari dell'Agenzia delle Entrate che ne hanno disciplinato la residenza fiscale e le tipologie, mentre non è ancora stato istituito il testo normativo del Trust italiano anche se è sorta una Commissione per l'individuazione delle norme italiane della disciplina del Trust Italiano formata del Consiglio dei Notai e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. Recentemente si è copnsolidato il filone giurisprudenziale che ha "sdoganato" il TRUST dalle imposte di registro ed ipocatastali richieste in caso di devoluzione delpatrimonio in Trust e sono ormai 29 le sentenze di Cassazione che hanno giudicato a favore del contribuente la diatriba sul meccanismo di tassazione della devoluzione dei beni in Trust.
Approfondimenti:
Il Nostro Studio è in grado di studiare le esigenze sulla formazione del Trust.
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