Attestato di certificazione energetica degli immobili
Inserito il 12/05/2011
In data 04/03/2011 il Consiglio Dei Ministri ha varato un Decreto Legislativo concernente l’attuazione della direttiva 2009/28/CE in tema di promozione all’uso di energia derivante da fonti rinnovabili, variando l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 introduttivo dell’Attestazione di Certificazione Energetica all’atto della compravendita degli Immobili.
Per effetto di questa normativa tutti gli immobili di nuova costruzione dovranno possedere all’atto della vendita al privato l’Ace (Attestazione di certificazione energetica), mentre per gli immobili di vecchia costruzione (ante 2008) il decreto 112/2008 ha stabilito una norma di deroga al rilascio del certificato energetico, stabilendo che sia l’acquirente, in accordo col venditore, a dotare l’immobile di tale certificato al fine di sbloccare la possibilità di effettuare i rogiti di compravendita immobiliare che, altrimenti, sarebbero stati tutti nulli.
Pertanto ogni Regione dovrà emanare la sua propria legge per far applicare la nuova normativa.
La nuova disciplina prevede che:
- nei contratti di compravendita sia inserita una clausola secondo la quale l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
- nei contratti di locazione sia inserita una clausola con dichiarazione ad opera del conduttore che ha ricevuto informazioni sull’Ace del fabbricato ma solo se si tratta di immobili nuovi o in caso di recente compravendita.
- a decorrere dal 2012 gli annunci di vendita degli immobili devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
In mancanza di tali clausole l’atto di compravendita o il contratto di locazione, dovrà considerarsi nullo senza deroghe dato che la norma ha carattere imperativo.
La mancanza del Certificato in alcune regioni d’Italia è stata sanzionata con multe che vanno da € 5.000,00 ad € 20.000,00 per la Lombardia (legge regionale 24/06 e 10/09) ad € 10.000,00 per il Piemonte (legge regionale 13/07 e 22/09).
Nel Lazio, ad oggi non sono ancora noti i parametri della Certificazione né è stato varato l’Albo dei Certificatori.
Si riporta un estratto della normativa reperibile sul sito ad hoc messo a disposizione dalla Regione Lazio e fermo al 2010:
Certificazione Energetica
Estratto dalla Legge Regionale 27 Maggio 2008, n. 6 Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (1)
(Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)
- La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l’edificio realizzato.
- La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 7 della presente legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel citato decreto.
- Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera c). Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
- Entro centottanta giorni dall’adozione del protocollo regionale di cui all’articolo 7, la Regione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare, definisce: (3)
- la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici
- le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
- il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.
- L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione.