Pregiata sentenza del giudice Dott.ssa Monteroso della IV sez. Lavoro del tribunale di Roma sull'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del socio accomandatario in assenza di attività prestata per la società perchè svolta interamente dall'altro socio Dottore Commercialista.

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.29814/2019 R. Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
BARBARANELLI GIORGIO elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Veronica Piresti in Roma via dei Savorelli 114 che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ludovica Piccinin e Marco Turchi giusta procura allegata al ricorso telematico.
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della sede provinciale di Roma via Amba Aradam n.5 rappresentato e difeso dall’avv.Simonetta Zannini Quirini per procura Notaio P. Castellini di Roma del 21.7.2015 rep.80974
RESISTENTE
all’udienza del 29.5.2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA
DISPOSITIVO
- Annulla l’Avviso di Addebito INPS l’avviso di addebito n.39720190007364785000 notificato il 26.7.2019.
- condanna l’INPS al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sulle spese (15%) e oltre IVA e CPA.
Roma , 29.5.2020
IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso

FATTO
Con ricorso depositato il 22.8.2019 e ritualmente notificato a INPS, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso n.39720190007364785000 notificato il 26.7.2019 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma comprensiva anche di spese di notifica e oneri di riscossione pari ad €.19.384,42 a titolo di contributi iscrizione alla gestione commercianti, per il periodo 01/2014 al 12/2018.
Deduceva l’illegittimità della iscrizione nella gestione commercianti del ricorrente avvenuto senza un preventivo contraddittorio.
Deduceva comunque l’illegittimità della citata iscrizione essendo il ricorrente solo socio accomandatario della società SE.AS. s.a.s. ma non avendo mai partecipato alla attività sociale.
Al riguardo evidenziava che la citata società si occupava della gestione di condomini e di consulenza fiscale e tributaria, attività per la quale il ricorrente non aveva alcuna competenza professionale. Precisava che per l’anno 2016 la società aveva avuto come cliente un unico condominio ed evidenziava che il ricorrente era stato rappresentante di legname e che aveva 88 anni ed era un pensionato Enasarco dal 1991 e non si occupava di tale attività.
Deduceva che comunque dopo il 2016 la società non aveva più svolto alcuna attività e che comunque anche nell’ipotesi della sussistenza della iscrizione i contributi dovuti dovevano essere ridotti.
Chiedeva quindi la sospensione della efficacia esecutiva dell’avviso di addebito impugnato e nel merito l’annullamento dello stesso e l’accertamento della insussistenza di alcun obbligo contributivo.
Si costituiva l’INPS eccependo la tardività della opposizione e nel merito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Precisava che comunque a seguito di istanza in autotutela l’INPS aveva annullato l’iscrizione alla gestione commercianti dal 3.3.2016 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per il periodo da marzo
2016 al 2018.
Deduceva la sussistenza dell’obbligo contributivo per il periodo dal 2014 al 2016.
Alla udienza dell’8.11.2019 il giudice disponeva la sospensione della efficacia esecutiva dell’avviso di addebito impugnato e rinviava la causa per discussione all’8.5.2020 con termine per note.
Con decreto del 20.4.2020 regolarmente comunicato alle parti, la causa veniva rinviata per l’emergenza epidemiologica alla udienza del 29.5.2020 per gli stessi incombenti con avviso alle parti che l’udienza sarebbe stata trattata nella forma della trattazione scritta e concedendo ulteriore termine per note alle parti. Alla udienza del 29.5.2020 la causa è stata trattata nella forma della trattazione scritta e all’esito è stata decisa come da sentenza.
DIRITTO
Preliminarmente si rileva che il decreto di trattazione della causa nella forma della trattazione scritta è stato regolarmente comunicato ad entrambe le parti e che le parti hanno depositato le ulteriori note relative alla trattazione scritta.
L’eccezione di tardività della impugnativa è infondata avendo parte ricorrente provato di aver depositato il ricorso entro i 40 giorni dalla avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato avvenuta il 26.7.2019 ( allegato
parte ricorrente). Quanto al merito occorre precisare che seppure nella prima pagina dell’avviso di addebito impugnato è indicato il periodo “ dal 1/2014 al 12/2018”, tuttavia nelle successive pagine dell’avviso di addebito sono specificati i periodi oggetto della pretesa dell’INPS per contributi IVS Gestione commercianti sanzioni e somme aggiuntive che riguardano il periodo da aprile 2014 a settembre 2018.
La documentazione allegata da INPS prova che l’Istituto ha cancellato, su istanza di autotutela del ricorrente l’iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente il periodo da marzo 2016 a tutto l’anno 2018 sgravando i contributi richiesti.
Tuttavia l’avviso di addebito e l’iscrizione alla gestione commercianti riguarda un periodo maggiore essendo stati i contributi richiesti dal 2014.
Al riguardo questo giudice aderisce all’orientamento della Suprema Corte che nella ordinanza n.8380/2019 ha precisato: “ … è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore”.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dall’INPS che si è limitato a iscrivere il ricorrente nella gestione commercianti in virtù della sua qualità di socio accomandatario.
Tuttavia il ricorrente ha provato di avere 88 anni, di essere pensionato Enasarco dal 1991 e di avere dei seri problemi di salute che non gli consentirebbero di svolgere attività lavorativa.
Inoltre l’attività della società, almeno fino al 2016 è stata limitata alla gestione della contabilità condominiale come si evince dalle fatture allegate da parte ricorrente e non contestate da INPS. Nessuna prova è stata fornita dall’INPS in
ordine allo svolgimento in concreto di detta attività da parte del ricorrente che ha invece dedotto di non avere le competenze professionali che ha invece l’altro socio della società.
In assenza di alcuna prova da parte dell’INPS dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in maniera prevalente ed effettiva per conto della società SE.AS. sas, l’iscrizione alla gestione commercianti dello stesso è illegittima e nessuna contribuzione è dovuta.
L’avviso di addebito deve quindi essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Sentenza n. 2827/2020 pubbl. il 29/05/2020
P.Q.M.
- Annulla l’Avviso di Addebito INPS l’avviso di addebito n.39720190007364785000 notificato il 26.7.2019.
- condanna l’INPS al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sulle spese (15%) e oltre IVA e CPA.
Roma , 29.5.2020
IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso
 

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