La disciplina della mediazione obbligatoria è oggi dettata, in via principale, dall’art. 5, commi 1-bis e 2-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.

A norma del comma 1-bis (così come modificato dalla riforma del 2013), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia vertente in una materia ivi elencata “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

A norma del comma 2-bis, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

Ciò posto, si riportano di seguito le specifiche regole dettate per la mediazione obbligatoria oggi vigente (disposizioni da aggiungersi a quelle generali sul procedimento di mediazione, per la cui trattazione si rimanda alla voce Mediazione civile”:

  1. l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;

  2. nel procedimento di mediazione è prevista l’assistenza obbligatoria dell’avvocato;

  3. di conseguenza, ex art. 12, comma 1, l’eventuale accordo conciliativo, sottoscritto quindi oltre che dalle parti, anche dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e “gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”;

  4. sussiste inoltre, per tali materie, l’obbligo di informativa dell’avvocato nei confronti del cliente come disciplinato dall’art. 3, comma 4 d.lgs. 28/2010: all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato, oltre all’informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (con relative agevolazioni fiscali), “informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

  5. qualora il giudice rilevi che il procedimento di mediazione è iniziato, ma non si è concluso, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 (tre mesi); allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

  6. in tema di mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione, il giudice (art. 8, comma 4-bis):

    • dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (il quale prevede che: “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”);
    • condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
  1. in tema di spese connesse al procedimento di mediazione (art. 17):

    • all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a tale fine la norma dispone espressamente che “la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”);
    • nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione;
    • sono previste specifiche riduzioni dei costi di mediazione (si rimanda al riguardo alla voce “Organismi di mediazione”).

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