Il Decreto Rilancio 34/2020, ha prorogato la scadenza delle rate della Rottamazione ter e del Saldo e Stralcio al 10 dicembre 2020, relativamente a tutte le rate scadenti nel 2020. Ora detto termine è stato rinviato al 1 marzo 2021 dal Decreto Ristori quater.

In questo caso non si applica il periodo di tolleranza di 5 giorni.

Il problema forte è la decadenza da tali benefici:

  • Si decade se non si versa tempestivamente la rata alla scadenza e ne basta una;
  • Non è valido il versamento della rata non versata entro la data di versamento della successiva.

In caso di decadenza si perdono tutti i benefici acquisiti con l’adesione alla rottamazione, perciò il residuo sarà ricalcolato aggiungendo sanzioni ed interessi e gli importi già pagati saranno considerati acconti sui versamenti dell’intero debito erariale.

Con la Rottamazione si è potuto estinguere i debiti erariali dal 2000 al 2017, senza sanzioni, interessi e somme aggiuntive. Con il saldo e stralcio si sono potuti estinguere carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017. Bisognava possedere il requisito dell’Isee capiente. Il risparmio ottenibile si aggirava su percentuali tra il 65% ed il 90%.

Il problema da affrontare è che tali scadenze si assommano a quelle già rinviate nei precedenti mesi e scadenti comunque a marzo, con grave nocumento per le persone divenute indigenti per effetto del Covid.

Vi è anche da dire che la sospensione non tende a diminuire le somme che devono essere versate allo Stato, perciò tutti questi soggetti si ritroveranno con carichi tributaria onerosi che scadono tutti assieme.

Certo, non si può rinviare all’infinito, ma bisognerebbe trovare un criterio che consenta di ripartire le somme su più mensilità o che lo Stato cominci a pensare che alcune somme non le potrà richiedere a soggetti che devono pensare a procurare il cibo per sé e per i propri familiari.

La bozza del decreto sostegno che dovrebbe essere approvato questa settimana dal Consiglio del Ministri prevede (art.4 lett.b) che il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente: 

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.

La proroga dei termini era stata annunciata in un Comunicato stampa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio che non aveva pero' comunicato la data del rinvio.

La proroga riguarda il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiungono le rate del 2021 della rottamazione-ter.

Continuando a rinviare il termine, lo Stato non intasca quanto previsto nel Bilancio per l’anno 2019 con nocumento per le finanze Statali ed aggravio del Debito Pubblico.

Sarebbe più opportuno o considerare una percentuale di tali somme come non incassabile “regalandola” ai cittadini meritevoli ai fini Isa, ad es., oppure sospendere solo gli adempimenti mensili del 2021, in attesa di incassare i denari della Rottamazione ter e del Saldo e Stralcio e, successivamente tornare a fa decorrere gli adempimenti dell’anno corrente.

Torna indietro