Nuovo Redditometro
Inserito il 24/01/2011
Il redditometro è più noto tra gli operatori come Accertamento Sintetico. Oggi l’Amministrazione possiede oltre 100 flussi di informazione tra i quale distinguiamo:
- Albi professionali;
- Licenze e concessioni;
- Utenze gas idriche e telefoniche;
- Contratti di appalto;
- Contributi previdenziali;
- Interessi passivi;
- Movimenti di capitali;
- Registri delle automobili e degli aerei;
- Grande distribuzione;
- Bonifici per le ristrutturazioni edilizie;
- Inps aziende, artigiani, commercianti e lavoratori domestici;
Questo significa che ognuno di questi operatori ha l’obbligo di effettuare comunicazioni telematiche periodiche all’Amministrazione finanziaria delle transazioni effettuate da chiunque. Perciò qualunque operazione finanziaria oggi è tracciata e rende possibile all’Amministrazione applicare la presunzione relativa su dette operazione rappresentando ciò l’inversione dell’onere della prova sul contribuente che ha l’obbligo di difendersi rispetto a tutte le operazioni non giustificate.
Tutto questo rimane surrogato dalla particolare azione attuata dall’Amministrazione finanziaria a partire dal 2009 che comprende tre modalità di azione:
- Disponibilità di natanti, auto di grossa cilindrata, ville con piscina, frequenza di scuole esclusive, ecc…;
- Impatto del quadro RP, ossia quel quadro della dichiarazione dove si indicano gli elementi che danno luogo a detrazioni e deduzioni, attraverso un rigido criterio di cassa con particolare riferimento alle spese mediche e le erogazioni liberali;
- Gli incroci attraverso la fornitura di utenze, al pagamento di mutui, contributi, bolli auto, assicurazioni, ecc….
Un altro interessante profilo è quella della creazione di un forte “conflitto di interessi” soprattutto sul fronte delle compravendite immobiliari per il quale si esprimono i seguenti esempi:
- Nel caso della compravendita di immobili abitativi l’acquirente ha diritto di pagare le imposte sul trasferimento dell’immobile sul valore ricavato dall’applicazione dei coefficienti ministeriale alla rendita catastale rivalutata ai fini Ici, mentre il valore dell’immobile effettivamente scambiato è solo facoltativo, ma è evidente il fatto che mentre per l’acquirente è indifferente qualunque valore così non è per il venditore;
- Nel caso della recente introduzione della cedolare secca sugli immobili per convincere a far emergere gli innumerevoli immobili con contratto di locazione non registrato, sono state fortemente inasprite le sanzioni per l’evasione sui redditi da locazione, facendo passare la sanzione per infedele dichiarazione al doppio di quanto è predisposto attualmente ed anche la possibilità che l’inquilino continui ad abitare nell’immobile fino alla scadenza naturale del contratto pagando un canone ridotto pari al triplo della rendita catastale. Ancora potrà scattare l’applicazione dell’art. 41 ter del DPR 600/73 che prevede la presunzione dello stesso reddito accertato per i precedenti 4 anni ma con un valore presunto pari al 10% del valore dell’immobile;
- Viene potenziata l’attività dei comuni che avranno un beneficio pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo.
Il nuovo redditometro si applicherà con riferimento agi accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine della dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto 78/2010 (anno 2009 – Modello unico 2010). Quindi si assisterà ad una bipartizione nell’applicazione dell’istituto del redditometro:
- Fino al 2008 si applicheranno le vecchie regole con capacità contributiva verificata sulle spese sostenute in un anno ma con la possibilità di dimostrare che a quelle spese ha concorso la produzione di redditi dei 4 anni precedenti. In sostanza si poteva dimostrare come la spesa sia stata sostenuta con redditi pari al 25% dell’importo ogni anno;
- Dal 2009 invece il criterio si baserà sull’uguaglianza spesa sostenuta=reddito conseguito nel periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
La variante principale sarà quella dove il redditometro sarà tarato sul reddito prodotto dal nucleo familiare e modulato in relazione all’area territoriale dove risiede il contribuente.
La lotta all’evasione è il cardine sul quale gira la porta del recupero dell’evasione attuata dagli ultimi due governi in carica.
Profili interessanti assumono anche i nuovi recenti obblighi di invio telematico relativi al Modello Intrastat servizi e alla denuncia di operazioni con i paesi black-list e all’obbligatoria compilazione del quadro del Modello Unico per le operazioni effettuate con le controllate estere (CFC) per la deducibilità dei costi. Ancora si aggiunge a tutto ciò l’obbligo di inviare un dossier telematico all’Amministrazione Finanziari (28 dicembre)per evitare il regime sanzionatorio in caso di applicazione del regime Transfer – Pricing.
Ma torniamo all’oggetto principale del nostro racconto ovvero L’Accertamento sintetico-induttivo attraverso il Redditometro.
Nel prossimo anno assisteremo al monitoraggio della spesa dei cittadini che pagano merci o servizi più di 3.500,00 euro.
Se ben ricordiamo fino al 2007 era stato reintrodotto il c.d. elenco clienti-fornitori da inviarsi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Quando l’attuale governo si insediò, uno dei primi provvedimenti fu quello di annullare l’obbligo dal 2008. Neanche due anni dopo esso viene reintrodotto ma con un limite di somma che si articola nel seguente modo:
- Quanto alle transazione effettuate nel 2010 bisognerà inviare in maniera cumulata tutte le transazioni che assommano importi imponibili ai fini Iva oltre i 25.000,00 euro con adempimento da eseguirsi nel mese di ottobre 2011;
- Per il 2011, invece, il limite scende ad € 3.500,00 ed includerà anche le operazioni verso consumatori finali che per il 2010 sono escluse. Tale adempimento dovrebbe essere completato entro il mese di maggio 2012 sempre in modalità cumulativa.
Quindi ai fini del redditometro e del calcolo induttivo per definire il reddito prodotto da un cittadino/contribuente non si avrà più bisogno della dichiarazione dei redditi e dei suoi rigidi paletti, dato che il controllo avverrà sul software del Redditometro.
Ora proviamo ad entrare nel vivo del sistema. L’articolo e la norma di riferimento sono il DPR 600/73 e il suo articolo 38 commi 4 e 5. Mentre il comma 4 prescrive che un ammontare considerato rilevante di spese sarà imputato tutto a reddito dell’anno salva la possibilità di dimostrare il contrario, nel secondo caso, partendo dalle spese sostenute ricostruite attraverso le banche dati del fisco (comuni, utenze, consumi oltre i 3.500,00 euro, rapporti con CFC, con paesi Black-list, documentazione transfer pricing, ecc), sarà attribuito al contribuente un reddito “indotto” con una complessa funzione di stima che non solo terrà conto delle spese, ma anche della collocazione geografica e del nucleo familiare. Tutto questo sarà applicabile dal 2011 per i redditi prodotti nel 2009. Si aprono dei dubbi sconcertanti come, ad esempio, il seguente: nel caso di impresa individuale o professionista cosa sarà prevalente, il redditometro o lo studio di settore; nella sostanza in caso di congruità allo studio di settore sarà possibile un’indagine attraverso l’uso del redditometro?. Ad oggi il quesito è senza risposte. C’è da tenere sempre presente in tutto ciò la L.74/2000, ovvero lo spauracchio che cambia le prospettive dell’indagine, tramutandola in una semplice indagine di tipo amministrativo, in una di tipo penale con altri rischi, altre sanzioni ed altre conseguenze. Tale normativa, al superare di certe soglie numerarie (€ 50.000,00 di Iva non pagata, per esempio) fa scattare l’obbligatoria denuncia alla Procura della Repubblica per l’apertura dell’indagine penale con altre prescrizioni, altre ammende ecc.. a carico di persone fisiche, titolari o organo amministrativo per imprese, professionisti e società. Ma la legge 223/2006 meglio nota come Visco – Bersani, promosse il raddoppio dei termini di prescrizione per riscontro di reati penali all’interno della disciplina dei tributi. In sostanza siamo arrivati al presupposto che un annualità d’imposta non avrà mai prescrizione dato che sarà sempre possibile un’indagine di qualunque natura. Tutto questo discorso si basa sulla reale “capacità contributiva” di qualunque soggetto ai sensi dell’art. 23 della carta costituzionale. Ora sappiamo che sul proprio conto corrente possono transitare innumerevoli tipi di operazioni che nulla hanno a che vedere con quelle aziendali, ma, poiché, esse hanno natura di prova per l’accertamento sintetico – induttivo da redditometro, allora dovremo prestare maggiore attenzione a quando vengono spesi i nostri soldi oppure da chi riceviamo soldi per la gestione corrente della nostra vita.
Ecco il panorama con il quale ci dovremo abituare a convivere:
- Fino al 2008 sarà in vigore il vecchio redditometro con il vecchio paniere di spese da controllar ed i vecchi coefficienti di ragguaglio ma con un punto fondamentale di differenza: il fatto che per il confronto con il reddito accertato si faceva riferimento al reddito prodotto nell’anno di accertamento e nei tre precedenti;
- Dal 2009 si applicherà il nuovo paniere di beni ed i nuovi coefficienti di ragguaglio ma il confronto avverrà sull’anno di produzione della spesa che sarà raffrontato con il reddito prodotto nello stesso anno salvo la possibilità di dimostrare che l’eccedenza è stata spesa con redditi provenienti da altra fonte (eredità, vincite, redditi soggetti a ritenuta alla fonte…ecc….);
- Per il 2008 e precedenti non sarà possibile scomputare le deduzioni ex art. 10 dal nuovo reddito accertato con l’applicazione del redditometro mentre tali deduzioni saranno scomputate dal 2009 creando una disparità di trattamento per quei contribuenti che incappano in tale tipologia di accertamento fino al 2008 o dal 2009;
- Esiste un problema per gli accertamenti da redditometro per gli anni 2005 e 2006 in quanto il Legislatore aveva trasformato le detrazioni in deduzioni che dovrà essere valutato caso per caso;
- Se prima si facevano i conti solo con gli Studi di settore,per i quali ci son voluti 10 anni per creare la giurisprudenza di legittimità favorevole al contribuente in correlazione ed applicazione dello Statuto del Contribuente, ora bisognerà programmare di fare i conti anche con il Redditometro per il quale deve vedere la luce ancora il decreto attuativo dei nuovi parametri con la dichiarazione Unico 2010 già inviata in quanto il termine è scaduto il 30 settembre scorso.
Quale prova a discarico il contribuente potrà fornire è previsto che potranno essere dimostrati redditi diversi prodotti nello stesso periodo di monitoraggio, redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta. Si assiste poi al passaggio dal reddito netto complessivo prersente nella norma prima della modifica al reddito complessivo (lordo) presente nella versione post modifica. Viene infine introdotto l’obbligo del contraddittorio ex art. 5 del D.Lgs 218/97 prima della definizione dell’accertamento. Tale introduzione deriva dall’applicazione della giurisprudenza di legittimità agli Studi di Settore alla quale il Legislatore si è voluto uniformare, sicuramente a ragione.
A conclusione di questa breve disamina sul Nuovo schema di Accertamento vorrei fare un breve cenno sull’attualità del condono Iva per gli anni 2001 e 2002. Come ben sappiamo la corte Europea ha disatteso la normativa italiana sul condono in quanto, trattandosi di imposta armonizzata, il singolo Stato membro non può rinunciare al recupero dell’evasione. Sappiamo anche che la CTR di Napoli ha rinviato alla Consulta tale normativa affinché determini quale sia il concetto di disapplicazione che è giusto applicare dal punto di vista del diritto internazionale e da quello nazionale. Fino al momento in cui non sarà sciolto questo passaggio l’Amministrazione finanziaria continuerà a contestare l’applicazione del vecchio condono ed a disapplicarla facendo rivivere annualità considerate intoccabili oltre al fatto che se gli importi superano le soglie della L.74/2000 allora si avvierà l’indagine penale e il termine di prescrizione sarà raddoppiato.