Dinamicità della capacità contributiva
Inserito da Alfredo Barbaranelli Inserito il 20/09/2021
La capacità contributiva risiede nell'art. 53 e nell'articolo 32 della costituzione.
Enrico De Mita, traccia, sul Sole 24 Ore, un profilo elevato della capacità contributiva.
Si sostiene che il legislatore deve porgere sempre un occhio alla capacità contributiva evitando di formulare norme che vanno ad attenuare questo Diritto di alcuni, mentre vanno ad amplificarlo verso altri soggetti.
La fattispecie riguarda un fatto avvenuto per il solo anno 2013, dove il legislatore aveva abolito la seconda rata Imu per le persone fisiche, ma aveva contemporaneamente aumentato l'aliquota Ires per i Soggetti Finanziari (Banche e Istituti di credito), componendo un'addizionale Ires di 8,5 punti percentuali in più rispetto all'aliquota normale.
E' evidente come il legislatore, per aiutare le persone fisiche abbia spostato i prelievi dalle stesse persone fisiche, alle persone giuridiche, non ricomprendendole tutte ma solo quelle a carattere finanziario, componenndo una cosiddetta. "discriminazione qualitativa dei redditi" . Secondo la Costituzione, in questo caso si genera un'arbitraria discriminazione.
In questo caso si determina, altresì, "un'alterazione del rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale" (Pronuncia Corte Costituzionale 288/2019).
Oggi stiamo assistendo alla Riforma del Fisco. Una situazione che è al vaglio del legislatore è l'abolizione dell'IRAP e la redistribuzione di quel gettito su altre Imposte, tanto che si parla insistentemente di Addizionale IRPEF ed IRES.