Rinnovi e proroghe acausali
L’articolo 93, del decreto Rilancio, così come modificato dalla legge di Bilancio 2021, offre la possibilità, sino al 31 marzo 2021, di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, senza l’obbligo di precisare una delle motivazioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. Parliamo di una delle seguenti causali:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività,
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori,
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
In questo modo, si crea una sospensione degli obblighi che contemplano il vincolo di inserire, nel contratto individuale di lavoro, una causale che giustifichi l’assunzione del lavoratore a termine, in virtù del principio, previsto dall’articolo 1, del decreto legislativo n. 81/2015, che stabilisce che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e quindi, indirettamente, ponendo dei limiti all’utilizzo delle altre tipologie contrattuali, tra cui proprio il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Ricordo che in caso di primo contratto a tempo determinato, di durata superiore ai 12 mesi, dovrà essere comunque prevista obbligatoriamente, all’interno del contratto individuale di lavoro, la motivazione per la quale l’azienda ha avviato il contratto stesso. Infatti, la norma agevolante è prescritta esclusivamente in caso di rinnovo (secondo o successivo contratto a termine con quel determinato lavoratore) ovvero in caso di proroga (continuazione del contratto stipulato tra le parti oltre la data inizialmente fissata come scadenza del rapporto di lavoro).
Durata massima del contratto
Un terzo limite attiene al periodo massimo di durata del rapporto agevolato, che non potrà superare i
12 mesi. E con riferimento alla durata, va, inoltre, controllato anche il rispetto del limite di durata massima complessiva, tra tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi con il lavoratore, che non potrà essere superiore ai
24 mesi. Proprio per la mancanza di quest’ultimo requisito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la
nota n. 713 del 16 settembre 2020, è intervenuto chiarendo che non è possibile rinnovare il contratto a tempo determinato dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, in virtù di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 (cd. contratto “assistito”).
Contratti a termine: le regole per rinnovo e proroga nel periodo emergenziale
Tipologia
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Causale
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SI
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NO
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1° Contratto a tempo determinato
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Durata superiore ai 12 mesi
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Durata massima di 12 mesi
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Rinnovo (secondo o successivo contratto a termine con quel determinato lavoratore)
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‐ Se, dal 15 agosto 2020, le parti hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata
‐ Se il rinnovo ha una durata superiore ai 12 mesi
‐ Se la durata complessiva, tra tutti i contratti a termine intercorsi con il lavoratore, supera i 24 mesi
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Se, dal 15 agosto 2020, le parti non hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata ed il rinnovo non ha una durata superiore ai 12 mesi
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Proroga (continuazione del contratto stipulato tra le parti oltre la data inizialmente fissata come scadenza del rapporto di lavoro)
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‐ Se, dal 15 agosto 2020, le parti hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata
‐ Se la proroga ha una durata superiore ai 12 mesi
‐ Se la durata complessiva, tra tutti i contratti a termine intercorsi con il lavoratore, supera i 24 mesi
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Se, dal 15 agosto 2020, le parti hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata e la proroga non ha una durata superiore ai 12 mesi
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Rinnovo
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Il rinnovo effettuato presso l’Ispettorato del lavoro, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 (cd. contratto assistito).
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